Art. 1

In vigore dal 22 ott 1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia ed il Sudan per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso a Khartoum il 19 ottobre 1968.
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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;800#art-1

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