Art. 2

In vigore dal 21 mag 1971
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 14 della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma addì 28 gennaio 1971 SARAGAT COLOMBO - MORO - RESTIVO - REALE - PRETI - GAVA Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;220#art-2

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