Art. 4
LEGGE 18 dicembre 1970, n. 1137
In vigore dal 30 gen 1971
I provvedimenti emessi, nella rispettiva competenza, dai prefetti, dal commissario e vice commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige e dal questore della Valle d'Aosta nelle materie indicate nell', sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie provinciali dello Stato e delle competenti delegazioni della Corte dei conti. In deroga all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, ed agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1544; sono attribuite alle ragionerie provinciali dello Stato le funzioni di riscontro amministrativo contabile sui rendiconti relativi a spese concernenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per stipendi, paghe, assegni e indennità varie di carattere fisso. Le ragionerie predette, accertata la regolarità degli atti, ne curano l'inoltro alle competenti delegazioni della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60 del regio decreto 18 dicembre 1923, n. 2440.
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