Art. 2

LEGGE 30 novembre 1970, n. 924

In vigore dal 10 dic 1970
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario non possono essere istituite, autorizzate o riconosciute con provvedimento amministrativo nuove istituzioni universitarie, salvo che si tratti di facoltà o di corsi di laurea nella stessa località in cui ha sede l'Università statale o riconosciuta che ne fa richiesta.
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LEGGE 30 novembre 1970, n. 924 (Art. 2 Nuovi provvedimenti per l'Università.) — Testo vigente | Portale Normativo