Art. 2
LEGGE 30 novembre 1970, n. 924
In vigore dal 10 dic 1970
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario non possono essere istituite, autorizzate o riconosciute con provvedimento amministrativo nuove istituzioni universitarie, salvo che si tratti di facoltà o di corsi di laurea nella stessa località in cui ha sede l'Università statale o riconosciuta che ne fa richiesta.
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