Art. 2

LEGGE 28 ottobre 1970, n. 775

In vigore dal 10 nov 1970
All' della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni: Il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti: "Dopo la prima applicazione della presente legge, il numero e le competenze delle divisioni sono stabilite, per ogni amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente e con il Ministro per il tesoro. Il numero delle sezioni e le rispettive competenze sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Gli uffici periferici dello Stato sono istituiti con legge, anche ai fini della determinazione delle qualifiche dei funzionari dirigenti da preporre alle loro direzioni. Gli uffici periferici equiparati a direzioni generali sono ordinati in divisioni o uffici equiparati e questi in sezioni. Il numero delle divisioni, in cui sono ordinati gli uffici periferici equiparati a direzioni generali e le loro competenze, ed il numero delle sezioni in cui sono ordinate le divisioni e le loro competenze, sono stabiliti nei modi previsti per le divisioni e le sezioni delle amministrazioni centrali nel secondo e terzo comma precedenti".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-10-28;775#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo