Convenzione 115›Parte II
Art. 13
In vigore dal 13 dic 1970
I casi in cui le misure appresso indicate devono, per la natura o per il grado dell'esposizione, essere prese rapidamente, saranno determinati secondo uno dei metodi di applicazione della presente convenzione, previsti dall';
a) il lavoratore deve essere sottoposto ad un adeguato esame medico;
b) il datore di lavoro deve avvertire l'autorità competente, conformemente alle direttive date da quest'ultima;
c) persone competenti in materia di protezione contro le radiazioni devono studiare le condizioni in cui il lavoratore svolge il lavoro;
d) il datore di lavoro deve adottare ogni necessaria disposizione correttiva, sulla base delle constatazioni tecniche e dei pareri dei medici.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-13-4