Convenzione 103
Art. 11
In vigore dal 13 dic 1970
1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro in conformità ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 35 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del Lavoro devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare la natura di dette modifiche.
2. Lo Stato membro o gli Stati membri o l'autorità internazionale interessati potranno rinunciare interamente o parzialmente, mediante ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione anteriore.
3. Lo Stato membro o gli Stati membri o l'autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell', comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifica a qualsiasi altro effetto il contenuto di una dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l'applicazione di questa convenzione.
Storico versioni
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