Art. 3

LEGGE 9 ottobre 1970, n. 740

In vigore dal 8 nov 1970
(Numero dei medici incaricati) Il numero dei medici incaricati è quello risultante dalla tabella A allegata alla presente legge. La ripartizione dei posti di medico incaricato presso i singoli istituti o servizi di prevenzione e di pena è effettuata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, salvo quanto previsto dal successivo articolo 51 per i servizi di guardia.
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