Art. 1

LEGGE 2 luglio 1970, n. 520

In vigore dal 7 mag 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È autorizzata una spesa di lire 100.000.000 annue da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri a partire dall'anno finanziario 1969 per far fronte agli oneri derivanti dalla partecipazione italiana a interventi di solidarietà in favore di Paesi colpiti da gravi calamità. Le somme non impegnate nell'anno finanziario di competenza possono esserlo nei due anni successivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-07-02;520#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 2 luglio 1970, n. 520 (Art. 1 Partecipazione italiana a interventi di solidarietà in favore di Paesi colpiti da gravi calamità.) — Testo vigente | Portale Normativo