Art. 21

LEGGE 3 giugno 1970, n. 380

In vigore dal 7 lug 1970
Nella prima applicazione della presente legge i posti recati in aumento nei ruoli dei calcolatori, dei tecnici delle carriere esecutiva e direttiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano, di cui all' della presente legge, e nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano, di cui all'articolo 12 della presente legge, sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e quello non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1 luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età. Nella prima applicazione della presente legge i posti recati in aumento nel ruolo del personale tecnico coadiutore degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli riservati ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che, alla data del 1 luglio 1968, si trovino in servizio da almeno un anno presso gli osservatori astronomici vesuviani e siano in possesso, di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età. Possono essere ammessi ai concorsi di cui al precedente comma anche i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diploma di cui al medesimo comma, purchè abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
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