Art. 2
In vigore dal 21 lug 1970
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità all'articolo X della Convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 maggio 1970
SARAGAT
RUMOR - MORO - REALE - ZAGARI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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