Art. 5

LEGGE 11 febbraio 1970, n. 29

In vigore dal 10 mar 1970
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in lire 8.615.000.000 per l'anno 1969, in lire 17.885.000.000 per l'anno 1970 e in lire 25.685.000.000 per l'anno 1971 e per gli anni successivi e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici in lire 720.000.000 per l'anno 1969, in lire 1.440.000.000 per l'anno 1970 e in lire 2.160.000.000 per l'anno 1971 e per gli anni successivi, sarà iscritto negli stati di previsione della spesa, rispettivamente, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. L'onere di complessive lire 26.500.000.000 a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, relativo agli anni 1969 e 1970, sarà portato in aumento al disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1970 ed alla sua copertura si provvederà con le operazioni di prestito di cui all'articolo 77 della legge 24 dicembre 1969, n. 986. L'onere di complessive lire 2.160.000.000 a carico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, relativo agli anni 1969 e 1970, sarà così fronteggiato: con riduzioni di lire 640.000.000 e di lire 720.000.000 degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 196 e n. 197 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda per l'anno finanziario 1970; mediante prelevamento di lire 800.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda per il medesimo anno finanziario 1970. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 febbraio 1970 SARAGAT RUMOR - VALSECCHI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA
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