Art. 1

In vigore dal 17 feb 1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, concernente l'organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; l'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunità economica europea; il regime di scambi applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 febbraio 1970 SARAGAT RUMOR - BOSCO - MORO - COLOMBO - CARON - SEDATI - MAGRI - MISASI Visto, il Guardasigilli: GAVA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;23#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, concernente l'organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; l'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea; il regime di scambi applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. — Testo vigente | Portale Normativo