Art. 1
In vigore dal 15 feb 1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 946, concernente corresponsione della tredicesima mensilità ai pensionati ordinari dello Stato e della indennità speciale annua ai pensionati di guerra per l'anno 1969.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 febbraio 1970
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO - VALSECCHI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
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