Art. 7

LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1086

In vigore dal 12 feb 1970
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1962-63 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme: Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1962-63 ().................................. L. 1.580.291.134.654 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti ()............... L. 1.342.040.862.653 Residui passivi al 30 giugno 1963... L. 2.922.331.997.307
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