Art. 22

LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1086

In vigore dal 12 feb 1970
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1962-63 sono stabiliti nelle seguenti somme: Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1962-63 ()................ L. 655.382.430 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti ().......... L. 7.834.835 Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)........... - Residui attivi al 30 giugno 1963... L. 663.217.265
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1969-12-29;1086#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo