Art. 26

LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1076

In vigore dal 10 feb 1970
I residui attivi alla chiusura dell'eser- cizio finanziario 1959-60 restano determina- ti in....................................... L. 27.268.730 dei quali nell'esercizio 1960-61 furono ri- scossi e versati............................ " 27.268.730 ----------- e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1961.. L. - -----------
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LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1076 (Art. 26 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1960-61.) — Testo vigente | Portale Normativo