Art. 57

LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1075

In vigore dal 10 feb 1970
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1959-60 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme: Somme rimaste da pagare sulle spese ac- certate per la competenza propria dell'e- sercizio 1959-60 ()............ L. 180.005.056 Somme rimaste da pagare sui residui de- gli esercizi precedenti ()..... " 57.070.650 --------------------- Residui passivi al 30 giugno 1960... L. 237.075.706 ---------------------
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LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1075 (Art. 57 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1959-60.) — Testo vigente | Portale Normativo