Art. 16

LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1075

In vigore dal 10 feb 1970
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1959-60 sono stabiliti nelle seguenti somme: Somme rimaste da pagare sulle spese ac- certate per la competenza propria dell'e- sercizio finanziario 1959-60 (articolo 12) L. 38.513.702.199 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14)......... " 11.528.188.458 -------------------- Residui passivi al 30 giugno 1960... L. 50.041.890.657 --------------------
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LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1075 (Art. 16 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1959-60.) — Testo vigente | Portale Normativo