Art. 9
LEGGE 24 dicembre 1969, n. 991
In vigore dal 8 mar 1973
È dovuto un contributo di lire 2000 alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali sulle ordinanze emesse, ai sensi e per gli effetti di cui all' della legge 3 maggio 1967, n. 317, dalle autorità indicate nell' della stessa legge.
La riscossione del contributo è demandata alle stesse autorità ed uffici cui anche è demandata in via normale od in via coattiva la riscossione della sanzione amministrativa.
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