Art. 17

LEGGE 24 dicembre 1969, n. 991

In vigore dal 4 gen 1970
Sono esclusi dal pagamento dei contributi previsti dalla presente legge gli atti e i, provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a rapporti di pubblico impiego. La medesima esenzione si applica altresì agli atti relativi alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
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