Art. 1
LEGGE 24 dicembre 1969, n. 991
In vigore dal 14 ago 1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319
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Prourn:nir:stato:legge:1969-12-24;991#art-1