Art. 2
In vigore dal 23 gen 1970
Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo III del Protocollo indicato sub a) ed all'articolo II del Protocollo indicato sub b).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 dicembre 1969
SARAGAT
RUMOR - MORO - COLOMBO V.
Visto, il Guardasigilli: GAVA
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