Art. 3
In vigore dal 28 dic 1969
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 94.000.000 per l'anno finanziario 1968 e in lire 97.200.000 per l'anno finanziario 1969, si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 novembre 1969
SARAGAT
RUMOR - MORO - COLOMBO - SEDATI - MAGRI - MISASI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
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