Art. 3

In vigore dal 14 gen 1970
All'onere di lire 1.400.000 derivante dalla attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 ottobre 1969 SARAGAT RUMOR - MORO - COLOMBO E. - SEDATI - MAGRi - COLOMBO V. Visto, il Guardasigilli: GAVA
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