Art. 1
LEGGE 1 ottobre 1969, n. 718
In vigore dal 14 nov 1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 32 miliardi per provvedere al finanziamento occorrente per le ulteriori necessità inerenti il completamento, l'attrezzatura e la funzionalità dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.
I mutui di cui al precedente comma sono ripartiti in egual misura negli esercizi finanziari 1969 e 1970.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, e successive modifiche, e della legge 14 marzo 1968, n. 262.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 ottobre 1969
SARAGAT
RUMOR - NATALI - COLOMBO - CARON
Visto, il Guardasigilli GAVA
Storico versioni
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