Art. 2

LEGGE 10 giugno 1969, n. 308

In vigore dal 11 lug 1969
Il terzo comma dell'articolo 63 della legge succitata è sostituito dal seguente: "Sia presso il tribunale sia presso la corte di appello in collegio e integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziarie dal presidente della corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dello ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 giugno 1969 SARAGAT RUMOR - GAVA Visto, il Guardasigilli: GAVA
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