Art. 1

LEGGE 26 maggio 1969, n. 241

In vigore dal 31 mag 1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali. Gli oneri derivanti dalle facilitazioni tariffarie per le elezioni comunali, provinciali e regionali saranno rimborsati a titolo specifico dal bilancio dello Stato alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo le norme stabilite dalla legge 29 novembre 1957, n. 1155.
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