Art. 2

LEGGE 22 maggio 1969, n. 240

In vigore dal 9 ott 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 maggio 1969 SARAGAT RUMOR - REALE - RESTIVO GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA
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LEGGE 22 maggio 1969, n. 240 (Art. 2 Trattamento economico degli allievi dell'accademia della guardia di finanza e delle accademie militari dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza) — Testo vigente | Portale Normativo