Art. 1
LEGGE 17 maggio 1969, n. 272
In vigore dal 13 giu 1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista nel primo comma dell'articolo 50 della legge 4 luglio 1967, n. 580, saranno determinate con decreto interministeriale dei Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e foreste e per la sanità, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
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