Art. 1
LEGGE 10 marzo 1969, n. 78
In vigore dal 23 apr 1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'assegno integrativo mensile non pensionabile concesso al personale delle Amministrazioni dello Stato dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è esteso al personale degli Enti locali in attività di servizio, nella misura non superiore a quella prevista dalla citata disposizione, con decorrenza dal 1 marzo 1968.
L'assegno concesso al personale di cui al precedente comma sarà variato nella stessa misura e con la stessa decorrenza alla prima variazione dell'assegno integrativo mensile non pensionabile fruito dal personale delle amministrazioni dello Stato.
L'assegno di cui ai precedenti commi è ridotto nella stessa misura della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione del medesimo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 marzo 1969
SARAGAT
RUMOR - RESTIVO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Storico versioni
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