Art. 2

LEGGE 12 febbraio 1969, n. 6

In vigore dal 16 feb 1969
Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 febbraio 1969 SARAGAT RUMOR - RESTIVO - GAVA - REALE - MANCINI - VALSECCHI - MARIOTTI - BRODOLINI - RIPAMONTI - COLOMBO E. - RETI Visto, il Guardasigilli: GAVA
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LEGGE 12 febbraio 1969, n. 6 (Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968) — Testo vigente | Portale Normativo