Art. 2
LEGGE 12 febbraio 1969, n. 6
In vigore dal 16 feb 1969
Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 febbraio 1969
SARAGAT
RUMOR - RESTIVO - GAVA - REALE - MANCINI - VALSECCHI - MARIOTTI - BRODOLINI - RIPAMONTI - COLOMBO E. - RETI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
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