Art. 1
LEGGE 7 febbraio 1969, n. 15
In vigore dal 8 mar 1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'articolo 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, è sostituito dal seguente:
"Possono essere rilasciati certificati di licenza, abilitazione e maturità, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.
In caso di smarrimento, e purchè l'interessato o, se questi è minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità, l'avvenuto smarrimento, i diplomi di abilitazione o maturità sono sostituiti da un certificato rilasciato, su carta legale, dal provveditore agli studi.
Con le stesse modalità sono rilasciati dal preside i certificati sostitutivi di diplomi di licenza.
I certificati indicati nel comma precedente dovranno contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale smarrito, ai sensi della presente legge".
Storico versioni
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