Art. 5
LEGGE 12 novembre 1968, n. 1202
In vigore dal 30 nov 1980
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 novembre 1968
SARAGAT
LEONE - SCALFARO - RESTIVO - NATALI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-11-12;1202#art-5