Art. 5

LEGGE 12 novembre 1968, n. 1202

In vigore dal 30 nov 1980
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 novembre 1968 SARAGAT LEONE - SCALFARO - RESTIVO - NATALI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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