Art. 7
LEGGE 12 novembre 1968, n. 1201
In vigore dal 21 dic 1968
È abrogata qualsiasi disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di l'aria osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 novembre 1968
SARAGAT
LEONE - SCALFARO - ANDREOTTI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-11-12;1201#art-7