Art. 9
LEGGE 5 novembre 1968, n. 1115
In vigore dal 11 ago 1991
Il trattamento di cui all'articolo precedente è erogato dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria amministrata dello Istituto nazionale della previdenza sociale, in seno alla quale è istituita una separata contabilità.
COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N. 223
COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N. 223
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