Art. 3

LEGGE 7 aprile 1968, n. 459

In vigore dal 9 mag 1968
All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per l'anno finanziario 1968 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il detto esercizio. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 aprile 1968 SARAGAT MORO - TREMELLONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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