Art. 2

LEGGE 2 aprile 1968, n. 519

In vigore dal 21 mag 1968
L' della legge 3 aprile 1957, n. 235, è sostituito dal seguente: "Il prelievo può essere effettuato in tutti gli ospedali, civili e militari, nelle cliniche universitarie, negli istituti di cura privati o negli obitori ove vengono eseguiti i riscontri diagnostici. Nel caso in cui il soggetto ne abbia dato valida autorizzazione il prelievo può essere effettuato anche nel luogo del decesso".
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