Art. 5

LEGGE 2 aprile 1968, n. 504

In vigore dal 19 mag 1968
L' della legge 15 settembre 1964, n. 765, è sostituito dal seguente: "Sono organi dell'ente autonomo il consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva, il presidente ed il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio di amministrazione è composto di: a) un presidente scelto in una terna proposta dal consiglio di amministrazione dell'ente; b) due vice presidenti scelti in due terne proposte dal consiglio di amministrazione dell'ente; c) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica, uno del Ministero dei lavori pubblici ed uno del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri; d) quattro rappresentanti degli agricoltori, quattro rappresentanti dei coltivatori diretti, quattro rappresentanti dei mezzadri, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su terne di persone indicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative operanti in ciascuna delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente; e) i presidenti dei consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi nel territorio di competenza dell'ente, o un loro delegato; f) i presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente, o un loro delegato; g) i presidenti delle amministrazioni provinciali delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente, o un loro delegato; h) un rappresentante dell'ente di sviluppo dell'Umbria; i) un rappresentante dell'ente di sviluppo di Toscana e Lazio; l) un rappresentante del comitato regionale della programmazione economica della Toscana; m) un rappresentante del comitato regionale della programmazione economica dell'Umbria. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. La giunta esecutiva dell'ente è composta del presidente, dei due vice presidenti e di un consigliere per ciascuna delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente, eletti dal consiglio di amministrazione, i quali durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre supplenti, funzionari rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro. Esso è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati".
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