Art. 2
LEGGE 28 marzo 1968, n. 479
In vigore dal 25 giu 1976
I contributi possono essere concessi per le seguenti opere ed acquisti:
a) nuove costruzioni di navi da pesca complete o di soli scafi aventi una stazza lorda compresa fra le 10 e le 300 tonnellate;
b) nuove costruzioni di navi da pesca complete o di soli scafi di stazza lorda superiore alle 300 tonnellate destinati all'esercizio della pesca oltre gli stretti
.
c) ampliamento, trasformazione e miglioramento di scafi da pesca già esistenti;
d) sostituzione di apparati motori su scafi da pesca già in esercizio;
e) acquisto ed installazione di apparecchi radio ricetrasmittenti, radar, ecometri, ittioscopi, verricelli ed attrezzi speciali per il salpamento di reti da circuizione e dei parangali ed altri strumenti od apparecchi di bordo per la condotta della navigazione e delle operazioni di pesca;
f) costruzione, ampliamento, acquisto di opere e di attrezzature per la conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca, a terra ed a bordo delle navi;
g) acquisto di mezzi frigoriferi o refrigerati (con esclusione dei normali mezzi di trasporto) per il trasporto dei prodotti della pesca;
h) provvista di nuove reti, cavi, calamenti, ed in genere di materiali mobili per la pesca non specificati ai punti precedenti, per una sola volta nel periodo di validità della presente legge;
i) costruzione, ampliamento, acquisto di magazzini e impianti da parte di cooperative e loro consorzi;
l) impianto, e acquisto delle relative attrezzature, di spacci cooperativi che abbiano per scopo la vendita diretta al consumatore di prodotti ittici delle cooperative di pescatori.
Storico versioni
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