Art. 8
LEGGE 28 marzo 1968, n. 376
In vigore dal 13 apr 1968
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 marzo 1968
SARAGAT
MORO - BOSCO - TAVIANI - COLOMBO - SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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