Art. 1

LEGGE 28 marzo 1968, n. 361

In vigore dal 26 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico I benefici di cui alle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 8 novembre 1956, n. 1317, e 3 aprile 1961, n. 284, vengono estesi a tutti quei cittadini italiani perseguitati politici antifascisti o razziali, che abbiano subito persecuzioni in conseguenza della loro attività politica antifascista e loro condizione razziale sui territori, da chiunque amministrati, posti, dopo il giugno 1940, sotto il controllo della Commissione italiana di armistizio con la Francia (CIAF). Pertanto le domande già inoltrate da detti cittadini, intese ad ottenere i benefici delle leggi di cui sopra, verranno riprese in esame con effetto dalla loro presentazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 marzo 1968 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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LEGGE 28 marzo 1968, n. 361 (Art. 1 Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e dell'art. 1 della legge 3 aprile 1961, n. 284, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.) — Testo vigente | Portale Normativo