Art. 3

LEGGE 20 marzo 1968, n. 433

In vigore dal 5 mag 1968
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque in contrasto con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 marzo 1968 SARAGAT MORO - RESTIVO - PRETI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE
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