Art. 3
LEGGE 20 marzo 1968, n. 433
In vigore dal 5 mag 1968
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque in contrasto con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 marzo 1968
SARAGAT
MORO - RESTIVO - PRETI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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