Convenzione

Art. 9

In vigore dal 11 giu 1968
Quando (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o (b) medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate od imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono realizzati, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e in conseguenza tassati.
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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;654#art-c-9

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