Art. 1

In vigore dal 22 mag 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, conclusa ad Atene il 13 febbraio 1964.
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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;524#art-1

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