Art. 3
In vigore dal 17 mag 1968
All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge, valutato in annue lire 3.500.000, si farà fronte, per il semestre 10 luglio-31 dicembre 1966, con corrispondente aliquota del gettito conseguente all'applicazione del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione di banane fresche, e per l'anno finanziario 1967 mediante riduzione del tondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO - FANFANI - PRETI - COLOMBO - ANDREOTTI - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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