Art. 2

In vigore dal 11 mag 1968
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 22 della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 marzo 1968 SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;463#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Araba Unita per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa al Cairo il 26 marzo 1966. — Testo vigente | Portale Normativo