Art. 2
In vigore dal 11 mag 1968
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 22 della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO - FANFANI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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