Art. 2
In vigore dal 7 mag 1968
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla penultima clausola dello scambio di note stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO - FANFANI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;443#art-2