Art. 94

LEGGE 18 marzo 1968, n. 313

In vigore dal 1 feb 1979
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313#art-94

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 18 marzo 1968, n. 313 (Art. 94 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo