Art. 54
LEGGE 18 marzo 1968, n. 313
In vigore dal 1 feb 1979
(Assegno di previdenza agli orfani)
Agli orfani maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, che si trovino nelle condizioni economiche previste dall', è concesso, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra di cui alla tabella I, un assegno di previdenza di lire 114.000 annue.
Tra gli orfani l'assegno di previdenza si divide in parti uguali e, ove venga a cessare il diritto di taluno di essi, si consolida per intero nei superstiti.
L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Alla concessione dell'assegno di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, e, qualora gli aventi diritto siano residenti all'estero, l'amministrazione centrale del tesoro.
Alla revoca dell'assegno si fa luogo per i motivi e secondo le modalità di cui all'ottavo e nono comma dell'.
I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro e se residenti all'estero, al Ministero del tesoro, anche tramite le autorità consolari, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.
I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole.
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